Convenzione Magistrati Onorari - Polizza Responsabilità Civile e Tutela Legale
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RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA e TUTELA LEGALE

Possono aderire il Magistrato onorario o il Magistrato Dirigente di Giustizia.

Assicurati

Alla convenzione può aderire il Magistrato Onorario e/o Magistrato o il Dirigente di Giustizia.

Attività Assicurata per Responsabilità Civile e Tutela Legale

  1. ai sensi dell'art. 7 della Legge 13 aprile 1988 n° 117 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18 in materia di responsabilità civile dei magistrati, in conseguenza dell’azione di rivalsa promossa a seguito di risarcimento effettuato dallo Stato per effetto di un comportamento posto in essere nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e/o consultive, e/o di controllo, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie, presso i Commissariati agli Usi Civici, presso Amministrazioni pubbliche statali in funzione ausiliaria e Tribunale Superiore delle Acque, l'attività di componente di Collegio Consultivo Tecnico (CCT), di componente dell'organo di autogoverno delle magistrature e quella svolta nei comitati di sorveglianza delle imprese in amministrazione straordinaria, nonché per le attività assimilabili a quelle dirigenziali esclusivamente nell’ambito di Governo della giustizia amministrativa e amministrativo-contabile. La garanzia è prestata anche nell’ipotesi che l’Assicurato venga citato direttamente in giudizio o che l'azione venga proposta davanti a giudice non competente e anche nell’ipotesi d’intervento volontario dell’Assicurato nel giudizio promosso contro lo Stato ai sensi dell’art. 6 della Legge 117/1988 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18;
  2. ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 117 del 13 aprile 1988 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18, qualora l’Assicurato sia convenuto in giudizio per fatti costituenti reato, commessi dall’assicurato nell’esercizio delle sue funzioni di cui al punto a), limitatamente ai reati contestati a titolo di colpa;
  3. ai sensi della Legge 20 dicembre 1996 n° 639 e leggi correlate, relativamente alle perdite patrimoniali e/o Danni Materiali derivanti dalla loro responsabilità amministrativa e contabile, in conseguenza di comportamenti posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse, come da lettera a) e b), ovvero ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n° 89 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge Pinto) relativamente ai danni ed alle perdite patrimoniali derivanti dall’azione di rivalsa demandata alla Corte dei conti.
  4. a seguito di danni derivanti dalla responsabilità civile conseguenti a fatti accidentali verificatisi in relazione alla conduzione e gestione dell’ufficio del quale gli assicurati sono titolari, concernenti gli obblighi di cui al D. Lgs 626/04 e integrazioni o modifiche di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, nella loro qualità Soggetti Responsabili, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, giurisdizionali e/o amministrative connesse con le stesse, come richiamate alle lettere a), b) e c).
  5. Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa connessa all’attività di Consigliere del Direttivo, Presidente, Segretario o Vicesegretario della Scuola Superiore di Magistratura:
    L’oggetto della polizza si intende esteso a:
    • tenere indenne l’Assicurato dall’azione di rivalsa esperita dall’Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i Danni provocati dall’Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l’Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi;
    • tenere indenne l’Assicurato da qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall’assicurato all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
  6. Responsabilità Amministrativa per colpa grave ai sensi della Legge 1 del 2026 (C.d. Legge Foti).


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Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutta la documentazione precontrattuale.

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